Art. 20 · LEGGE 3 febbraio 1963, n. 100

Art. 20

LEGGE 3 febbraio 1963, n. 100

In vigore dal 29 mar 1963
La percentuale sugli onorari per incarichi giudiziari o sindacali previsti dalla lettera c) dell' è fissata nella misura del due per cento.
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