Art. 2
LEGGE 3 febbraio 1963, n. 100
In vigore dal 29 mar 1963
Sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa i dottori commerciali iscritti nell'albo professionale, che esercitano la libera professione.
La iscrizione è facoltativa per coloro che abbiano compiuto il 60° anno di età.
Il trattamento di pensione è cumulabile con qualunque altro goduto dell'iscritto.
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