Art. 18 · LEGGE 3 febbraio 1963, n. 100

Art. 18

LEGGE 3 febbraio 1963, n. 100

In vigore dal 16 gen 1971
COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1970, N. 1140 . Il primo contributo deve essere versato all'atto della iscrizione alla Cassa. Dopo il primo bilancio tecnico, a cura della Cassa con deliberazione del Consiglio di amministrazione sarà stabilita la tabella delle quote di maggiorazione del contributo personale annuo per la reversibilità della pensione a favore del coniuge superstite e dei figli minori o invalidi. La deliberazione di cui al comma precedente deve essere sottoposta all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1963-02-03;100#art-18