Art. 18
LEGGE 3 febbraio 1963, n. 100
In vigore dal 16 gen 1971
COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1970, N. 1140
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Il primo contributo deve essere versato all'atto della iscrizione alla Cassa.
Dopo il primo bilancio tecnico, a cura della Cassa con deliberazione del Consiglio di amministrazione sarà stabilita la tabella delle quote di maggiorazione del contributo personale annuo per la reversibilità della pensione a favore del coniuge superstite e dei figli minori o invalidi.
La deliberazione di cui al comma precedente deve essere sottoposta all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
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