Art. 8 · LEGGE 30 gennaio 1963, n. 70

Art. 8

LEGGE 30 gennaio 1963, n. 70

In vigore dal 1 lug 1962
La presente legge entra in vigore il 1 luglio 1962 e con la stessa decorrenza sono abrogate le disposizioni contenute nel decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 36, nella legge 9 aprile 1953, n. 307, nella legge 8 luglio 1957, n. 579 e nella legge 2 aprile 1958, n. 293. Nulla è innovato alle norme vigenti per il Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 30 gennaio 1963 SEGNI FANFANI - TAVIANI - JERVOLINO - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1963-01-30;70#art-8