Art. 2 · LEGGE 30 gennaio 1963, n. 70

Art. 2

LEGGE 30 gennaio 1963, n. 70

In vigore dal 1 lug 1962
Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno è iscritto annualmente sino all'esercizio finanziario 1966-67 incluso, il fondo occorrente per la attuazione della presente legge. Il Ministero dell'interno d'intesa col Ministero della sanità dispone il riparto del fondo stesso tra le Province della Repubblica, in relazione alle necessità del servizio. Le anticipazioni sulle somme assegnate a ciascuna Provincia sono effettuate dal prefetto d'intesa col medico provinciale in base ad elenchi utensili di spedalità redatti e resi esecutivi nei modi di cui all'articolo 35 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841.
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