Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 12 apr 1963
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE, DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957.
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