Art. 9 · LEGGE 30 gennaio 1963, n. 141

Art. 9

LEGGE 30 gennaio 1963, n. 141

In vigore dal 15 lug 1998
Il Governo della Repubblica è delegato a provvedere, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla emanazione di norme aventi valore di legge per regolare: 1) l'organizzazione periferica dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile, da articolarsi su tre compartimenti di traffico aereo, e la determinazione delle attribuzioni dell'organizzazione centrale, dei compartimenti e delle circoscrizioni di aeroporto, con un criterio di largo decentramento dei servizi ed attribuzione di ampi poteri deliberanti agli organi preposti ai servizi periferici, e con caratteristiche di definitività per quei provvedimenti di competenza degli stessi per cui non sia indispensabile da previsione della facoltà di ricorso; 2) la corrispondente organizzazione decentrata dei servizi di ragioneria, e di controllo, con l'utilizzazione a tal fine dei già esistenti uffici periferici della Ragioneria e della Corte dei conti.
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