Art. 14
LEGGE 30 gennaio 1963, n. 141
In vigore dal 15 lug 1998
Alle spese necessarie per il funzionamento dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile si provvede con gli stanziamenti recati dallo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, concernenti i servizi della Direzione generale dell'aviazione civile del traffico aereo e le spese del personale per la quota parte relativa al personale del Ministero della, difesa-aeronautica messo a disposizione del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ai sensi del precedente , fin quando detti stanziamenti e dette spese non saranno inseriti nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.
Alle nuove spese di carattere generale valutate in lire 37.300.000 si provvede a carico del fondo di riserva per le spese impreviste iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
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