Art. 1
LEGGE 27 gennaio 1963, n. 34
In vigore dal 22 feb 1963
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Gli enti e società concessionari, in virtù della legge 21 maggio 1955, n. 463, per la costruzione e per l'esercizio di autostrade, possono, previa autorizzazione dell'A.N.A.S., costituire ipoteca o vincoli reali sull'autostrada e relative pertinenze ed impianti a garanzia dei finanziamenti di cui all'articolo 4 della stessa legge e per un periodo non eccedente la durata della concessione.
Qualora durante la costruzione o l'esercizio abbia luogo il riscatto, la decadenza o la rinuncia della concessione, il diritto di prelazione del creditore ipotecario si trasferisce sul compenso che, a norma della convenzione di concessione, fosse ancora dovuto dall'A.N.A.S. al concessionario.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 27 gennaio 1963
SEGNI
FANFANI - SULLO - TRABUCCHI - TREMELLONI - BOSCO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Storico versioni
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