Art. 1
LEGGE 27 gennaio 1963, n. 33
In vigore dal 22 feb 1963
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il ruolo dei commissari di leva di cui ad quadro 30-A del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, è, dalla data di entrata in vigore della presente legge, inserito nei quadri della carriera direttiva del Ministero della difesa.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 27 gennaio 1963
SEGNI
FANFANI - TREMELLONI - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Storico versioni
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