Art. 9 · LEGGE 27 gennaio 1963, n. 19

Art. 9

LEGGE 27 gennaio 1963, n. 19

In vigore dal 5 feb 1963
Foro competente Per le cause relative all'applicazione della presente legge è competente il giudice del luogo dove è posto l'immobile oggetto della locazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1963-01-27;19#art-9