Art. 7 · LEGGE 27 gennaio 1963, n. 19

Art. 7

LEGGE 27 gennaio 1963, n. 19

In vigore dal 5 feb 1963
Nullità di rinunce anticipate Sono nulle e come non apposte al contratto di locazione le clausole con le quali il conduttore rinunci anticipatamente ai diritti derivanti dalla presente legge. È tuttavia consentita la rinuncia anticipata al compenso di cui all', nel caso di rinnovazione espressa del contratto, quando la durata della locazione precedente non sia stata inferiore agli anni nove.
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