Art. 4 · LEGGE 27 gennaio 1963, n. 19

Art. 4

LEGGE 27 gennaio 1963, n. 19

In vigore dal 5 feb 1963
Compenso per la perdita dell'avviamento In ogni caso di cessazione del rapporto di locazione, relativo agli immobili indicati nell', diverso dalla risoluzione per inadempienza del conduttore e fuori della ipotesi di effettivo esercizio del diritto di prelazione previsto al terzo comma dell', il conduttore uscente ha diritto di essere compensato dal locatore per la perdita dell'avviamento che l'azienda subisca in conseguenza di tale cessazione nella misura dell'utilità che ne può derivare al locatore, e comunque nel limite massimo di trenta mensilità del canone di affitto che l'immobile può rendere secondo i prezzi correnti di mercato per i locali aventi le stesse caratteristiche. Il compenso non è dovuto se il contratto non è stato rinnovato per volontà del conduttore. Il conduttore può rinunciare al predetto compenso optando, nelle forme e nel termine di cui al terzo comma dell', per la proroga biennale del contratto di locazione ad un canone da concordarsi tra le parti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1963-01-27;19#art-4