Art. 1
LEGGE 27 gennaio 1963, n. 19
In vigore dal 5 feb 1963
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Limiti della legge
Le disposizioni della presente legge si applicano ai contratti di locazione di immobili adibiti all'esercizio di un'attività commerciale od artigiana, che abbia rapporti diretti col pubblico degli utenti o dei consumatori.
Storico versioni
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