Art. 3 · LEGGE 26 gennaio 1963, n. 91

Art. 3

LEGGE 26 gennaio 1963, n. 91

In vigore dal 13 mar 1963
La Commissione provinciale di cui all'articolo 236 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, è integrata da un esperto in materia alpinistica designato dal Club alpino italiano con voto deliberativo, quando l'esperimento riguardi le guide alpine ed i portatori alpini. Oltre il possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 237 del regolamento indicato nel precedente comma, i candidati debbono documentare di aver frequentato con esito favorevole i relativi corsi del Club alpino italiano.
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