Art. 3 · LEGGE 26 gennaio 1963, n. 26

Art. 3

LEGGE 26 gennaio 1963, n. 26

In vigore dal 21 feb 1963
Alla copertura della spesa di lire 950 milioni circa derivante dalla presente legge sarà provveduto, per lo esercizio finanziario 1962-63 con un'aliquota del gettito derivante dall'attuazione del provvedimento concernente l'istituzione di una ritenuta d'acconto sugli utili distribuiti dalle società e modificazioni della disciplina della nominatività obbligatoria, dei titoli azionari. Il Ministro per il tesoro provvederà, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 26 gennaio 1963 SEGNI FANFANI - TRABUCCHI - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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