Art. 2
LEGGE 26 gennaio 1963, n. 26
In vigore dal 21 feb 1963
L'assegno previsto dalla presente legge è ridotto nella stessa proporzione della riduzione dell'aggio di riscossione o della retribuzione, nelle posizioni di stato che comportino riduzioni nelle dette competenze ed è sospeso in tutti i casi di sospensione delle competenze medesime.
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