Art. 8 · LEGGE 19 gennaio 1963, n. 15

Art. 8

LEGGE 19 gennaio 1963, n. 15

In vigore dal 1 gen 1963
Al secondo comma dell'articolo 35 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, è apportata la seguente modificazione: alle parole: "fino alla misura dell'indennità per inabilità temporanea assoluta", sono sostituite le parole: "fino alla misura massima delle indennità per inabilità temporanea assoluta".
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