Art. 29
LEGGE 19 gennaio 1963, n. 15
In vigore dal 1 gen 1963
Le norme di cui alla presente legge, ove non sia prevista una diversa decorrenza, entrano in vigore il 1 gennaio 1963; le disposizioni concernenti le prestazioni economiche si applicano ai casi di infortunio sul lavoro o di malattia professionale verificatisi dal 1 luglio 1962 e con decorrenza dalla stessa data; i miglioramenti apportati alle misure delle rendite e degli assegni per assistenza personale continuativa, per i casi di infortunio sul lavoro e di malattia professionale verificatisi dal 1 aprile 1937 al 30 giugno 1962, s applicano alle rendite e assegni in corso di godimento al 1 luglio 1962 e con decorrenza da tale data.
I miglioramenti derivanti dall'applicazione delle presenti norme assorbono, fino a concorrenza, i miglioramenti previsti dall' della legge 11 gennaio 1952, n. 33, e della legge 8 aprile 1058, n. 499; modificato dall'articolo unico, lettera b), della legge 4 aprile 1960, n. 62, ed ogni altro assegno o indennità a qualsiasi titolo corrisposto.
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