Art. 28 · LEGGE 19 gennaio 1963, n. 15

Art. 28

LEGGE 19 gennaio 1963, n. 15

In vigore dal 1 gen 1963
Alla copertura dei maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, e delle Aziende autonome statali, derivanti dall'applicazione della presente legge, sarà provveduto con note di variazione nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1962, al 30 giugno 1960.
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