Art. 26 · LEGGE 19 gennaio 1963, n. 15

Art. 26

LEGGE 19 gennaio 1963, n. 15

In vigore dal 1 gen 1963
Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge le Casse marittime per gli infortuni sul lavoro e le malattie provvederanno secondo le norme della legislazione che le concerne e dei propri statuti.
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