Art. 20 · LEGGE 19 gennaio 1963, n. 15

Art. 20

LEGGE 19 gennaio 1963, n. 15

In vigore dal 1 gen 1963
Con decorrenza dal 1 luglio 1962, agli invalidi per infortunio sul lavoro in agricoltura, già indennizzati in capitale ai sensi dell' del decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, o in rendita vitalizia costituita a norma dell'articolo 111 del regolamento 21 novembre 1918, n. 889, per la esecuzione del predetto decreto luogotenenziale, sono concessi i seguenti assegni continuativi mensili: con grado di inabilità dal 50 al 79 per cento, se titolari di rendita vitalizia, lire 5.000; con grado di inabilità 60 al 79 per cento, se liquidati in capitale, lire 5.000; con grado di inabilità dall'80 al 89 per cento, lire 13.000; con grado di inabilità dal 90 al 100 per cento, lire 18.000; con grado di inabilità 100 per cento, nei casi nei quali sia, indispensabile una assistenza personale continuativa, a norma dell' del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, lire 30.000. Gli assegni di cui al precedente comma sostituiscono e assorbono fino a concorrenza dei loro importi ogni altro assegno mensile corrisposto anche sotto diversa denominazione dall'istituto assicuratore.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1963-01-19;15#art-20