Art. 19 · LEGGE 19 gennaio 1963, n. 15

Art. 19

LEGGE 19 gennaio 1963, n. 15

In vigore dal 1 gen 1963
Con decorrenza dal 1 luglio 1962, agli invalidi per infortunio sul lavoro o malattia professionale nell'industria, già indennizzati ai sensi della legge 31 gennaio 1904, n. 51, e del regio decreto 13 maggio 1929, n. 929, sono concessi i seguenti assegni continuativi mensili: con grado di inabilità dal 50 al 79 per cento, se titolari di rendita vitalizia, lire 8.000; con grado di inabilità; dal 60 al 79 per cento, se liquidati in capitale, lire 6.000; con grado di inabilità dall'80 all'89 per cento, lire 16.000; con grado di inabilità dal 90 al 100 per cento, lire 25.000: con grado di inabilità 100 per cento, nei casi nei quali sia indispensabile una assistenza personale continuativa, a norma dell' del regio decreto 17 agosto 1935, L. 1765, e successive modificazioni, lire 40.000. Gli assegni di cui al precedente comma sostituiscono e assorbono fino a concorrenza, dei loro importi ogni altro assegno mensile corrisposto anche sotto diversa denominazione dall'Istituto assicuratore.
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