Art. 12 · LEGGE 19 gennaio 1963, n. 15

Art. 12

LEGGE 19 gennaio 1963, n. 15

In vigore dal 1 gen 1963
Alla legge 20 febbraio 1950, n. 64, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) nel primo comma dell' alle parole: "per gli uomini di età, superiore a sedici anni, lire 400; per le donne di età superiore a sedici anni, lire 300; per i ragazzi di a ambo i sessi di età non superiore a sedici anni, lire 150" sono sostituite le seguenti: "per i lavoratori di età superiore a sedici anni 2 lire 700; per i lavoratori di età non superiore a sedici anni, lire 400. Quando la durata dell'inabilità si prolunghi il novantesimo giorno continuativo, le predette misure sono elevate a decorrere dal novantunesimo giorno rispettivamente a lire 900 ed a lire 525"; b) nel primo comma dell', alle parole: "retribuzione annua convenzionale di lire 210.000 per gli uomini e lire 150.000 per le donne e i ragazzi di ambo i sessi di età non superiore a sedici anni" sono sostituite le seguenti: "retribuzione annua convenzionale di lire 370.000 per i lavoratori di età superiore a sedici anni e di lire 216.000 per i lavoratori di età non superiore a sedici a anni"; c) il quarto comma del medesimo è sostituito dal seguente: "Per i casi di inabilità permanente, assoluta, nei quali sia indispensabile all'invalido un'assistenza personale continuativa e questa non sia prestata o direttamente dall'istituto assicuratore in luogo di ricovero o da altro ente, la rendita è integrata per tutta la durata di detta assistenza da un assegno mensile di lire 30.000"; d) il secondo, terzo, quarto e quinto comma dello sono sostituiti dai seguenti: "Oltre alla rendita di cui al primo comma è corrisposto ai superstiti aventi diritto, con l'osservanza delle norme di cui all' del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, un assegno, una volta tanto nelle seguenti misure: a) lire 160.000 in caso di sopravvivenza del coniuge senza figli fino a sedici anni di età o inabili al lavoro; b) lire 200.000 in caso di sopravvivenza del coniuge con figli fino a sedici anni di età o inabili al lavoro; c) lire 150.000 in Caso di sopravvivenza di soli figli fino a sedici anni di età o inabili al lavoro; d) lire 120.000 negli altri casi. Gli assegni di cui alle lettere a), b) e c) sono annientati di lire 20.000 per ogni ascendente; fino al massimo di due, viventi a carico del defunto. Gli assegni di cui alle lettere b) e o) sono aumentati rispettivamente di lire 15.000 e 20.000 per ogni figlio avente diritto fino al massimo di cinque. L'assegno di cui alla lettera d) è aumentato per ogni ascendente, fino al massimo di due, di lire 30.000, se viventi a carico del defunto e di lire 20.000 se non a carico del defunto".
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