Art. 11
LEGGE 19 gennaio 1963, n. 15
In vigore dal 1 gen 1963
L'articolo 41 del regio decreto 17 agosto 1935, numero 1765, è sostituito dal seguente:
"Se infortunato è apprendista o comunque minore degli anni 18 esso ha diritto alle cure secondo il disposto dell' e le prestazioni in denaro, commisurate alla retribuzione, sono così determinate:
a) la indennità per inabilità temporanea assoluta è ragguagliata alla retribuzione effettiva; secondo le norme dell'articolo 39;
b) la rendita inabilità e la rendita ai superstiti sono ragguagliata alla retribuzione della qualità iniziale prevista per le persone assicurate di età superiore agli anni 18 non apprendiste occupato nella medesima lavorazione cui gli apprendisti stessi o i minori sono addetti e comunque a retribuzione non inferiore a quella più bassa stabilita dal contratto collettivo di lavoro per i prestatori d'opera di età superiore ai 18 anni della stessa categoria e lavorazione.
Nei casi in cui le persone assicurate non percepiscano una retribuzione o comunque la remunerazione non sia accertabile, lo prestazioni in denaro sono determinate, in base a tabelle di salari stabiliti a norma del precedente articolo 40, o, in mancanza di queste, in base alla retribuzione prevista, per i prestatori d'opera della stessa località occupati nella medesima lavorazione e categoria.
Resta in ogni caso fermo il disposto del terzo comma dell'articolo 39".
Il contributo settimanale dovuto ai sensi dell' della legge 19 gennaio 1955, n. 25, per ogni apprendista soggetto all'obbligo delle assicurazioni sociali, ivi compresa la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, è elevato a lire 210 e la quota dovuta, per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali elevata a lire 80.
Storico versioni
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