Art. 9 · LEGGE 9 gennaio 1963, n. 9

Art. 9

LEGGE 9 gennaio 1963, n. 9

In vigore dal 15 feb 1963
L'accertamento delle persone soggette all'assicurazione di invalidità e vecchia la per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed all'assicurazione di malattia per i coltivatori diretti, nonchè l'accertamento e la riscossione dei relativi contributi, sono effettuati, con le modalità di cui alle disposizioni previste dalla presente legge, a cura del Servizio per i contributi agricoli unificati. Non si applicano ai contributi predetti le disposizioni di cui all' della legge 25 luglio 1952, n. 991, nonchè le disposizioni di cui all' della legge 21 luglio 1960, n. 739. Ai fini dell'assicurazione dell'invalidità e vecchiaia di cui alla presente legge, i contributi di cui al precedente comma, sono dovuti per le persone soggette all'obbligo assicurativo in misura fissa pari a 156 giornate per gli uomini ed a 104 per le donne e i giovani. Ai fini dell'assicurazione contro le malattie, il contributo di cui alla lettera b) dell' della legge 22 novembre 1954, n. 1136, è dovuto sul complesso delle giornate accertate agli effetti dell'assicurazione invalidità e vecchiaia. In ogni caso le giornate tassabili per ciascun nucleo familiare di coltivatore, diretto non possono essere applicate in misura inferiore a 50 e superiore a 150 per ciascun componente assistibile.
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