Art. 5 · LEGGE 9 gennaio 1963, n. 9

Art. 5

LEGGE 9 gennaio 1963, n. 9

In vigore dal 15 ago 1965
I coltivatori diretti, coloni e mezzadri, hanno diritto alla pensione: 1) al compimento del 650 anno di età per gli uomini e del 600 anno di età per le donne, quando siano trascorsi almeno 15 anni dalla data iniziale dell'assicurazione e risultino versati od accreditati, in loro favore, almeno: 2.310 contributi giornalieri per gli uomini; 1.560 contributi giornalieri per le donne e i giovani; 2) a qualunque età, quando siano riconosciuti invalidi ai sensi dell' del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, e quando: a) siano trascorsi almeno cinque anni dalla data iniziale dell'assicurazione e risultino versati o accreditati, in loro favore, almeno: 780 contributi giornalieri per gli uomini; 520 contributi giornalieri per le donne e i giovani; b) risultino versati in loro favore, nel quinquennio precedente la domanda di pensione, almeno: 156 contributi giornalieri per gli uomini; 101 contributi giornalieri per le donne e i giovani . Ai soli fini del raggiungimento dei requisiti minimi di contribuzione rispettivamente per il diritto alla pensione di vecchiaia o di invalidità nonchè per il diritto alla pensione ai superstiti ai sensi del primo comma dell' sub della legge 4 aprile 1952, n. 218, possono essere computati in favore dei coltivatori diretti e dei mezzadri e coloni, per ciascun anno, non più di 156 contributi giornalieri per gli uomini e non più di 104 contributi giornalieri per le donne ed i giovani.
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