Art. 4 · LEGGE 9 gennaio 1963, n. 9

Art. 4

LEGGE 9 gennaio 1963, n. 9

In vigore dal 15 feb 1963
Sono esclusi dall'assicurazione di malattia di cui alla legge 22 novembre 1954, n. 1136, i coltivatori diretti di fondi la cui lavorazione richieda una prestazione effettiva di mano, d'opera, inferiore alle 104 giornate annue.
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