Art. 33
LEGGE 9 gennaio 1963, n. 9
In vigore dal 15 feb 1963
Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge 26 ottobre 1957, n. 1047:
, secondo comma;
, dalle parole: "sempre che", sino al la fine dell'articolo;
;
, secondo comma;
, commi dal primo al sesto;
, ultimo comma;
, penultimo comma;
.
Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge 22 novembre 1954, n. 1136:
, comma primo, della parola "semprechè" sino alla fine del comma;
, commi secondo e terzo;
, comma terzo.
È altresì abrogata ogni altra disposizioni in contrasto o incompatibile con quelle dettate dalla presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 9 gennaio 1963
SEGNI
FANFANI - BERTINELLI TREMELLONI - RUMOR
BOSCO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Storico versioni
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