Art. 33 · LEGGE 9 gennaio 1963, n. 9

Art. 33

LEGGE 9 gennaio 1963, n. 9

In vigore dal 15 feb 1963
Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge 26 ottobre 1957, n. 1047: , secondo comma; , dalle parole: "sempre che", sino al la fine dell'articolo; ; , secondo comma; , commi dal primo al sesto; , ultimo comma; , penultimo comma; . Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge 22 novembre 1954, n. 1136: , comma primo, della parola "semprechè" sino alla fine del comma; , commi secondo e terzo; , comma terzo. È altresì abrogata ogni altra disposizioni in contrasto o incompatibile con quelle dettate dalla presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 9 gennaio 1963 SEGNI FANFANI - BERTINELLI TREMELLONI - RUMOR BOSCO Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1963-01-09;9#art-33