Art. 25 · LEGGE 9 gennaio 1963, n. 9

Art. 25

LEGGE 9 gennaio 1963, n. 9

In vigore dal 15 feb 1963
Chiunque omette la presentazione della dichiarazione di cui all' o presenta la dichiarazione stessa inesatta o incompleta, è punito con l'ammenda da lire 5.000 a lire 20.000. È altresì, punito con l'ammenda da lire 5.000 a lire 15.000 il mezzadro o il colono parziario che rifiuti, senza giustificato motivo, di controfirmare la dichiarazione di cui al precedente comma.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1963-01-09;9#art-25