Art. 2 · LEGGE 9 gennaio 1963, n. 9

Art. 2

LEGGE 9 gennaio 1963, n. 9

In vigore dal 15 feb 1963
È condizione per il diritto o all'assicurazione di invalidità, e vecchiaia per i coltivatori diretti, mezzadri o coloni e per quello alla assicurazione di malattia per i coltivatori diretti che effettiva prestazione di lavoro del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondi o e per l'allevamento ed il governo del bestiame. Con decorrenza dall'entrata in vigore della precedente legge, il requisito della abitualità nella diretta e manuale coltivazione dei fondi o nell'allevamento e nel governo del bestiame, previsto dagli della legge 26 ottobre 1957, n. 1017, e dall' della legge 22 novembre 1954, n. 1136, si ritiene sussistente quando i soggetti indicati nelle suddette norme si dedicano in modo esclusivo o almeno prevalente a tali attività. Per attività prevalente, ai sensi di cui al precedente comma, deve intendersi quella che impegni il coltivatore diretto ed il mezzadro o colono per il maggior periodo di tempo nell'anno e che costituisce per essi la maggior fonte di reddito.
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