Art. 6 · LEGGE 4 gennaio 1963, n. 1

Art. 6

LEGGE 4 gennaio 1963, n. 1

In vigore dal 9 gen 1963
Il concorso per esame per la promozione a magistrato di Corte di appello è indetto con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, nei primi quindici giorni del mese di gennaio di ogni anno. Il decreto è pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia entro il 31 gennaio. Al concorso possono partecipare i magistrati che entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è indetto il concorso compiono complessivamente tredici anni di effettivo servizio, di cui almeno sette nella categoria di magistrato di tribunale. Sono ammessi al concorso i magistrati che, su parere motivato del Consiglio giudiziario, o del Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione, per i magistrati addetti al Ministero di grazia e giustizia con funzioni amministrative, sono dichiarati dal Consiglio superiore distinti per cultura, operosità e prestigio. Per i magistrati residenti all'estero o addetti ad uffici non giudiziari dipendenti da altre Amministrazioni il parere per l'ammissione al concorso è emesso dal Consiglio giudiziario presso la Corte di appello di Roma.
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