Art. 36 · LEGGE 4 gennaio 1963, n. 1

Art. 36

LEGGE 4 gennaio 1963, n. 1

In vigore dal 9 gen 1963
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1962-63, previsto in lire 2.690.000.000, si provvederà mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 399 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo esercizio medesimo. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.
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