Art. 34 · LEGGE 4 gennaio 1963, n. 1

Art. 34

LEGGE 4 gennaio 1963, n. 1

In vigore dal 31 dic 2023
Il termine di giorni trenta previsto dal terzo comma dell' dell'Ordinamento giudiziario è elevato a mesi sei.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1963-01-04;1#art-34