Art. 31 · LEGGE 4 gennaio 1963, n. 1

Art. 31

LEGGE 4 gennaio 1963, n. 1

In vigore dal 9 gen 1963
La proposta di cui all'ultimo comma dell' della legge 24 marzo 1958, n. 195, per il conferimento degli uffici direttivi di cui all', n. 3), della legge 24 maggio 1951, n. 392, è preceduta dalla dichiarazione di idoneità alle funzioni superiori da parte del Consiglio superiore della magistratura. Il Ministro per la grazia e giustizia nel mese di gennaio di ogni anno richiede, in quanto necessario, la dichiarazione di cui al precedente comma per un numero di magistrati di Corte di cassazione, secondo lo ordine di ruolo, corrispondente al triplo delle vacanze che si verificheranno nell'anno per collocamenti a riposo per limiti di età, oltre gli eventuali riesami.
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