Art. 27
LEGGE 4 gennaio 1963, n. 1
In vigore dal 9 gen 1963
I magistrati di Corte d'appello, compiuti nove anni dalla promozione a tale categoria, hanno diritto a partecipare nell'anno successivo allo scrutinio per conseguire la dichiarazione di promovibilità a magistrato di Corte di cassazione per merito distinto.
Quando se ne ravvisa l'esigenza per difetto di disponibilità di magistrati promovibili per merito distinto, il Consiglio superiore della magistratura delibera, su richiesta del Ministro per la grazia e giustizia, di chiamare a scrutinio i magistrati di appello che compiono nove anni dalla promozione a tale categoria nello stesso anno in cui è indetto lo scrutinio e così di seguito in caso di ulteriore difetto di disponibilità di promovibili per merito distinto.
Si applicano le disposizioni dei commi secondo, quarto e quinto dell'.
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