Art. 26
LEGGE 4 gennaio 1963, n. 1
In vigore dal 9 gen 1963
Se il turno di promozione di un magistrato classificato promovibile per merito giunge prima di quello di un magistrato più anziano classificato promovibile per merito distinto, questo ultimo ha diritto alla precedenza nella promozione, valendosi, se occorre, di uno dei posti spettanti ai promovibili per merito.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1963-01-04;1#art-26