Art. 24 · LEGGE 4 gennaio 1963, n. 1

Art. 24

LEGGE 4 gennaio 1963, n. 1

In vigore dal 9 gen 1963
La classifica ottenuta dal magistrato rimane ferma fin quando non sia stata modificata a seguito di altro scrutinio al quale lo stesso magistrato abbia partecipato. Non si può chiedere di partecipare ad un nuovo scrutinio se non siano decorsi almeno due anni dalla data dell'ultima deliberazione con cui detta classifica è stata attribuita.
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