Art. 17 · LEGGE 4 gennaio 1963, n. 1

Art. 17

LEGGE 4 gennaio 1963, n. 1

In vigore dal 9 gen 1963
Nello scrutinio debbono essere tenuti particolarmente presenti i precedenti relativi al servizio prestato dal magistrato e le doti menzionate nell', comma quarto. Nella valutazione dei lavori e dei titoli si deve tenere prevalentemente conto dei lavori giudiziari. Per coloro che esercitano funzioni direttive o appartengono al pubblico ministero, o esercitano funzioni istruttorie penali o sono delegati alle procedure fallimentari, e, per i giudici minorili tutelari e di sorveglianza, si deve tenere prevalentemente conto delle speciali attitudini alle loro rispettive funzioni e del modo col quale le medesime sono state esercitate. Per i magistrati che non prestano servizio presso gli uffici giudiziari si deve tenere prevalentemente conto dell'attività inerente alle funzioni da essi esercitate nonchè dei lavori amministrativi di carattere affine alla materia giudiziaria.
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