Art. 1
LEGGE 4 gennaio 1963, n. 1
In vigore dal 9 gen 1963
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Il ruolo organico della Magistratura è aumentato di millecentosettantanove posti, compreso un posto di presidente aggiunto della Corte di cassazione, equiparato, a tutti gli effetti, al procuratore generale presso la stessa Corte. La tabella A annessa alla legge 27 dicembre 1956, n. 1444, è sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge.
I posti in aumento di cui al precedente comma sono ripartiti, fra le varie categorie, nel triennio 1962-64 secondo la tabella B allegata alla presente legge.
I posti di magistrato di Corte di cassazione e di Corte di appello, di cui alla ripartizione contenuta nella tabella B, sono considerati, ai fini dell'attribuzione prevista dall' della presente legge, quali vacanze previste di ciascuno degli anni indicati nella suddetta tabella.
Il numero dei magistrati che possono essere destinati al Ministero di grazia e giustizia a norma dell'articolo 196 dell'Ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è stabilito dalla tabella C allegata alla presente legge, che
sostituisce la tabella A allegata alla legge 12 agosto 1962, n. 1311.
Le piante organiche degli uffici giudiziari sono stabilite con
decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, entro i limiti del ruolo organico di cui alla tabella A allegata alla presente legge.
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