Art. 1
In vigore dal 7 mar 1963
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare le Convenzione tra l'Italia e la Svizzera relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio, con Protocollo finale, conclusa a Berna l'11 marzo 1961.
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