Art. 6
Convenzione

Art. 6

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In vigore dal 7 mar 1963
Gli agenti dello Stato limitrofo non possono arrestare nella zona, nè condurre in tale Stato, le persone che non si recano in detto Stato, salvo che esse violino nella zona le norme di legge e regolamentari dello Stato limitrofo in materia doganale.
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