Art. 3
Convenzione

Art. 3

3 / 27
In vigore dal 7 mar 1963
La zona può comprendere: 1) per ciò che concerne il traffico ferroviario: a) una parte della stazione e dei suoi impianti; b) la tratta di linea fra la frontiera e l'ufficio, nonché parti delle stazioni situate da tale percorso; c) ove trattisi del controllo su in treno in corso di viaggio, il treno sul determinato percorso, nonché una parte delle stazioni ove inizia tale percorso e ove esso termina, come pure le parti di stazioni attraversate dal treno; 2) per ciò che concerne il traffico stradale: a) una parte degli edifici di servizio; b) settori di strada e di altri impianti; c) la strada tra lo frontiera e l'ufficio; d) se si tratti del controllo di un veicolo in corso di viaggio, il veicolo sul determinato percorso, come pure un settore degli edifici e degli impianti ove tale percorso inizia e ove esso termina; 3) per ciò che concerne la navigazione: a) una parte degli edifici di servizio; b) settori della vie navigabile, come pure impianti rivieraschi e portuali; c) la via navigabile tra la frontiera e l'ufficio; d) se si tratti del controllo di un natante in corso di viaggio, il natante, nonché il battello adibito al controllo sul determinato percorso, come pure un settore degli edifici e degli impianti ove tale percorso inizia ed ove esso termina. Allorquando un accordo, concluso in virtù del precedente , paragrafo 3, non include nella zona una parte di territorio rispondente ai punti previsti dai predetti numeri 1) a 3), esso può stabilire l'applicazione, in detta parte, di talune disposizioni della presente Convenzione o il riconoscimento di taluni diritti e obblighi che ne derivano, in particolare il mantenimento della facoltà di sorveglianza da parte degli agenti dello Stato limitrofo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1963-01-03;68#art-c-3