Convenzione
Art. 24
24 / 27In vigore dal 7 mar 1963
Le Amministrazioni competenti dei due Stati stabiliscono di comune accordo le misure amministrative necessarie per l'applicazione della presente Convenzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1963-01-03;68#art-c-24