Art. 22
Convenzione

Art. 22

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In vigore dal 7 mar 1963
1. Le persone residenti nello Stato limitrofo possono effettuare presso i servizi di tale Stato stabiliti nella zona tutte le operazioni relative al controllo, alle stesse condizioni e con le stesse modalità che nello Stato limitrofo. 2. Le disposizioni del precedente paragrafo sono in particolare applicabili alle persone residenti nello Stato limitrofo che ivi effettuano tali operazioni a titolo professionale; dette persone sono sottoposte a tale riguardo alle norme di legge, regolamentari e amministrative dello Stato limitrofo concernenti le operazioni medesime. Le operazioni effettuate e i servizi resi in tali condizioni sono considerati come esclusivamente effettuate e resi nello Stato limitrofo. Il presente paragrafo si applica altresì alle imposte sulla cifra d'affari. L'attività che un dichiarante in dogana, residente nello Stato limitrofo, esercita presso un ufficio di tale Stato situato nello Stato di soggiorno non fa sorgere di per sè stessa l'obbligo di corrispondere le imposte sul reddito e sul patrimonio, prelevate in questo ultimo Stato. 3. Le persone indicate nel paragrafo 2 del presente articolo possono, per tali operazioni, impiegare indifferentemente personale italiano o svizzero. 4. Le norme generali dello Stato di soggiorno sono applicabili alle persone indicate nei precedenti paragrafi 1 a 3 per quanto riguarda il passaggio della frontiera e il soggiorno in detto Stato. Le facilitazioni compatibili con tali norme debbono essere concesse. Qualora l'attività di dette persone sia sottoposta ad autorizzazione per il fatto che esse la esercitano in qualità di stranieri nello Stato di soggiorno, tale autorizzazione deve essere rilasciata gratuitamente da parte delle autorità competenti.
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