Art. 21
Convenzione

Art. 21

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In vigore dal 7 mar 1963
La corrispondenza od i colli di servizio, nonché i valori, in provenienza o a destinazione degli uffici dello Stato limitrofo, possono essere trasportati a cura degli agenti di tale Stato senza l'intervento del servizio postale. Tali invii, esenti da ogni tassa, debbono circolare con il timbro ufficiale del servizio interessato.
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