Art. 2
Convenzione

Art. 2

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In vigore dal 7 mar 1963
1. Le Parti Contraenti prendono, nel quadro della presente Convenzione, le misure necessarie per facilitare e accelerare il passaggio della frontiera tra i due Paesi in materia di traffico ferroviario, stradale e per via d'acqua. Esse, a tal fine, possono: a) istituire uffici a controlli nazionali abbinati; b) istituire un controllo sui veicoli in corso di viaggio, su determinati percorsi; c) autorizzare gli agenti competenti di uno dei due Stati a esercitare le loro funzioni sui territorio dell'altro Stato, nel quadro della presente Convenzione. 3. L'istituzione, il trasferimento, la modifica o la soppressione: a) degli uffici a controlli nazionali abbinati; b) dei percorsi sui quali il controllo può essere eseguito in corso di viaggio; saranno stabiliti da appositi accordi tra le autorità competenti dei due Stati.
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urn:nir:stato:legge:1963-01-03;68#art-c-2