Convenzione
Art. 2
2 / 27In vigore dal 7 mar 1963
1. Le Parti Contraenti prendono, nel quadro della presente
Convenzione, le misure necessarie per facilitare e accelerare il passaggio della frontiera tra i due Paesi in materia di traffico ferroviario, stradale e per via d'acqua.
Esse, a tal fine, possono:
a) istituire uffici a controlli nazionali abbinati;
b) istituire un controllo sui veicoli in corso di viaggio, su
determinati percorsi;
c) autorizzare gli agenti competenti di uno dei due Stati a
esercitare le loro funzioni sui territorio dell'altro Stato, nel quadro della presente Convenzione.
3. L'istituzione, il trasferimento, la modifica o la soppressione:
a) degli uffici a controlli nazionali abbinati;
b) dei percorsi sui quali il controllo può essere eseguito in
corso di viaggio;
saranno stabiliti da appositi accordi tra le autorità competenti dei due Stati.
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