Convenzione
Art. 16
16 / 27In vigore dal 7 mar 1963
Le ore di apertura e le attribuzioni degli uffici a controlli
nazionali abbinati saranno stabilite di comune accordo tra le Amministrazioni competenti dei due Stati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1963-01-03;68#art-c-16