Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Svizzera relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio, con Protocollo finale, conclusa a Berna l'11 marzo 1961.
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Svizzera relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio, con Protocollo finale, conclusa a Berna l'11 marzo 1961. 29 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Convenzione
Art. 1 Convenzione tra l'Italia e la Svizzera relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati Art. 2 Articolo 2 1. Le Parti Contraenti prendono, nel quadro della presente Convenzione, le misu Art. 3 Articolo 3 La zona può comprendere: 1) per ciò che concerne il traffico ferroviario: a) un Art. 4 Articolo 4 1. Le norme di legge, regolamentari e amministrative dello Stato limitrofo rela Art. 5 Articolo 5 La presente Convenzione non pregiudica i poteri dello Stato di soggiorno per qu Art. 6 Articolo 6 Gli agenti dello Stato limitrofo non possono arrestare nella zona, nè condurre Art. 7 Articolo 7 1. Il controllo del Paese di uscita è effettuato prima del controllo del Paese Art. 8 Articolo 8 Gli agenti dello Stato limitrofo possono trasferire liberamente sul territorio Art. 9 Articolo 9 1. Le merci respinte nello Stato limitrofo da parte degli agenti di questo ulti Art. 10 Articolo 10 1. Gli agenti dei due Stati si prestano, in tutta la misura possibile, assiste Art. 11 Articolo 11 1. Le autorità dello Stato di soggiorno accordano agli agenti dello Stato limi Art. 12 Articolo 12 1. Gli agenti dello Stato limitrofo, i quali, in applicazione della presente C Art. 13 Articolo 13 Gli agenti dello Stato limitrofo chiamati, in applicazione della presente Conv Art. 14 Articolo 14 1. Gli agenti dello Stato limitrofo, i quali, in applicazione della presente C Art. 15 Articolo 15 1. Gli agenti dello Stato limitrofo, i quali, in applicazione della presente C Art. 16 Articolo 16 Le ore di apertura e le attribuzioni degli uffici a controlli nazionali abbina Art. 17 Articolo 17 Le Amministrazioni competenti dei due Stati stabiliscono di comune accordo: a) Art. 18 Articolo 18 1. I locali adibiti agli uffici dello Stato limitrofo sono contrassegnati da i Art. 19 Articolo 19 Gli oggetti necessari al funzionamento degli uffici o quelli di cui gli agenti Art. 20 Articolo 20 1. Lo Stato di soggiorno autorizzerà a titolo gratuito, salvo il pagamento del Art. 21 Articolo 21 La corrispondenza od i colli di servizio, nonché i valori, in provenienza o a Art. 22 Articolo 22 1. Le persone residenti nello Stato limitrofo possono effettuare presso i serv Art. 23 Articolo 23 1. A parte i casi contemplati nell'articolo 22, le persone residenti nell'uno Art. 24 Articolo 24 Le Amministrazioni competenti dei due Stati stabiliscono di comune accordo le Art. 25 Articolo 25 1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione sarà costituita, al più Art. 26 Articolo 26 Restano espressamente riservate le misure che l'una delle due Parti Contraenti Art. 27 Articolo 27 La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno sc Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360