Art. 9 · LEGGE 3 gennaio 1963, n. 3

Art. 9

LEGGE 3 gennaio 1963, n. 3

In vigore dal 23 feb 1963
Per l'esecuzione delle opere previste dalla presente legge la cui spesa è a carico del Comune, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Siena mutui fino all'ammontare di sei miliardi, con ammortamento in 35 anni, al saggio vigente al momento della concessione. I mutui predetti saranno garantiti dallo Stato per capitali e interessi e l'assunzione della garanzia sarà effettuata con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con quello per l'interno, a seguito di deliberazione del Consiglio comunale.
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